In Italia non esiste una regolamentazione chiara circa le tempistiche con cui comunicare la gravidanza al datore di lavoro. L’unico vincolo previsto è che la lavoratrice dipendente deve darne notizia prima dell’inizio del congedo di maternità.
Altro obbligo relativo al comunicare la gravidanza al datore di lavoro, come da D.Lgs 151/2001, si riferisce alle lavoratrici esposte a rischi da radiazioni ionizzanti.
In realtà, tutte le donne che fanno uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi o coprono mansioni in ambienti a rischio (pensiamo all’ambito sanitario) hanno diritto a una protezione specifica. Per legge, a queste lavoratrici devono essere affidate mansioni alternative fino al settimo mese dopo il parto. Se non fosse possibile individuare una mansione alternativa, il datore di lavoro deve comunicarlo alla Direzione Provinciale del Lavoro, per poter avviare la maternità anticipata.
Per tutte le altre future mamme, sempre ribadendo che non esiste nessun obbligo, è comunque consigliabile comunicare all’azienda lo stato di gravidanza, magari aspettando la conclusione del terzo mese, quando il rischio di aborto spontaneo si riduce.
La comunicazione può essere data prima verbalmente al datore di lavoro e poi deve essere trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
La regola per la lavoratrice che non svolga una mansione pericolosa e goda di buona salute tradizionalmente prevede di lavorare fino al settimo mese, per poi usufruire del congedo di maternità obbligatorio. Fino a qualche tempo fa, questa era l’unica possibilità di congedo offerta, ovvero da 2 mesi prima del parto ai 3 mesi successivi. Oggi, in alternativa, si può scegliere di lavorare fino all’ottavo mese, ovvero da 1 mese prima a 4 dopo il parto, oppure fino alla data presunta dello stesso, in modo da usufruire dei 5 mesi di congedo a parto avvenuto. Entrambe le ipotesi devono comunque essere il risultato di un confronto con il medico curante.
Al lavoro all’ottavo mese
Per fruire della flessibilità del congedo di maternità le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non è rischiosa per la salute propria e del nascituro (considerando anche parametri quali eventuali pendolarismi, postazioni di lavoro fisse o anguste ecc.). Le certificazioni devono essere rilasciate da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, da un medico convenzionato o, dove previsto, dal medico aziendale.