Il nostro ordinamento prevede diverse tipologie di adozione:
- del minore abbandonato, detta piena o legittimante (conosciuta anche come adozione nazionale)
- l’adozione internazionale
- l’adozione in casi particolari
- l’adozione di persone maggiori di età o non legittimante
I quattro tipi di adozione sono uniti da una caratteristica fondamentale: il fatto di creare, tra adottante e adottato, attraverso un procedimento giudiziale (che va a sostituire la procreazione naturale), un rapporto giuridico a contenuto personale e patrimoniale identico a quello della filiazione di sangue.
Con l’adozione nazionale e internazionale, l’adottato (che deve essere minorenne) diventa a tutti gli effetti figlio legittimo degli adottanti (vedi box ‘genitori e figli’). Di conseguenza, va a perdere qualsiasi legame giuridico con la famiglia di sangue.
Nel caso di adozione di maggiore di età, invece, l’adottato assume la posizione di figlio legittimo degli adottanti ma, allo stesso tempo, conserva i legami di parentela anche con la famiglia di sangue: si parla in tal caso di doppio status.
Si tratta di una posizione che può caratterizzare anche casi particolari, seppure l’adottato sia minorenne. Questa forma di adozione viene utilizzata tutte le volte in cui, per i motivi più diversi, non sia possibile procedere all’adozione legittimante, come ad esempio nell’eventualità di un bambino orfano di entrambi i genitori che venga adottato da un parente entro il sesto grado.
L’adozione nazionale
La domanda di adozione legittimante nazionale va presentata al tribunale per i minorenni da coniugi in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il che significa:
- unione in matrimonio da almeno tre anni e non sussistenza di separazione personale, neanche di fatto
- idoneità e capacità di educare, istruire e mantenere i minori che si intende adottare (caratteristiche che verranno poi verificate dagli enti competenti)
- età, che deve superare di almeno 18 anni (e non più di 45) quella del minore adottando.
Nella documentazione si deve anche specificare la disponibilità o meno ad adottare più fratelli o minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 3 comma 1, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap.
La domanda di disponibilità all’adozione, in carta semplice e completa dei documenti che confermano il possesso dei requisiti richiesti, ha validità di tre anni; allo scadere del termine, può essere rinnovata ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti. Non occorre l’assistenza di un legale.
L’adozione internazionale
Caratterizzata da un iter procedurale molto più lungo e articolato, per l’adozione internazionale ci si deve rivolgere a organizzazioni che, sotto il controllo della Commissione per le Adozioni internazionali (www.cai.it) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assistono le coppie.
A fronte di un aumento del numero delle richieste di adozioni internazionali a cominciare dagli anni Sessanta, la comunità internazionale si è impegnata per ottenere che le adozioni vengano realizzate in modo trasparente, senza alcuno sfruttamento, legalmente, a beneficio dei minorenni e delle famiglie coinvolte.
In alcuni casi le adozioni venivano realizzate senza rispettare il superiore interesse dei bambini e degli adolescenti, fino ad arrivare alla vendita e al rapimento di bambini, alla coercizione e alla manipolazione dei genitori naturali, alla falsificazione dei documenti e alla corruzione.
È stata istituita la Convenzione dell’Aja, (Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale), ratificata da oltre 80 paesi. Considerando centrale il superiore interesse del minorenne, la Convenzione fornisce il quadro di riferimento per l’attuazione dei principi relativi all’adozione internazionale contenuti nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questo include l’assicurare che:
- le adozioni siano autorizzate dalle autorità competenti
- le adozioni siano guidate dal consenso informato di tutte le persone coinvolte
- vengano previsti le stesse tutele e gli stessi standard dell’adozione nazionale
- non venga realizzato un guadagno finanziario improprio per le persone coinvolte.
L’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja con la Legge n. 476, le cui norme hanno modificato anche la Legge n. 184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale. È fondamentale attenersi alle norme della legislazione nazionale e internazionale: in caso contrario, l’adozione straniera non sarà ritenuta valida e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro paese.
Significativo ricordare come lo spirito della Convenzione e della legge italiana sia basato sul principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale: l’adozione, cioè, dev’essere l’ultima strada da percorrere per realizzare l’interesse di un bambino, quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo all’interno della sua famiglia (ove vi sia) e del suo paese d’origine.